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Legge 626/94 - Sicurezza sul posto di lavoro
E' in vigore dal 15 maggio 2008 il nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro: il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Questo decreto abroga e sostituisce la precedente normativa di riferimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui il famoso d. lgs. 626/94). Le norme abrogate sono confluite in questa nuova legge, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrate.
Il decreto legislativo 626/94 rappresentava la normativa di riferimento per aziende e impiegati prescrivendo misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
I punti salienti del D. Lgs. 626/94
Gli adempimenti indispensabili per il datore di lavoro sono:
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che può essere interno o esterno all'azienda;
- nominare il medico competente nei casi previsti dalla legge;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- designare i lavoratori incaricati del pronto soccorso e dell'assistenza medica di emergenza;
- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nel quale sono specificati i criteri della valutazione stessa. Il documento è custodito presso l'azienda.
- organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione, o incaricare persone o servizi esterni all'azienda.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione é necessario possedere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, con verifica dell'apprendimento.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. Il datore di lavoro che intende svolgere i suddetti compiti deve frequentare un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e deve trasmettere, all'organo di vigilanza competente per territorio, una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, l'attestazione di frequenza del corso di formazione ed una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione, effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro.
In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda; è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al posto di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione del dipendente devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
Ad esempio esistono norme particolari per quanto riguarda l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
Per videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico. Il posto di lavoro comprende sia le attrezzature munite di videoterminale, con tastiera o altro sistema di immissione dati, sia i software per l'interfaccia uomo-macchina, sia gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, e inoltre telefono, modem, stampante, supporto per i documenti, sedia, piano di lavoro.
Rientra in questa categoria il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali.
Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi sopraccitati.
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività. Il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Tutti i lavoratori, prima di essere addetti alle attività a videoterminale, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
Il decreto legislativo 81/2008 mantiene le norme suddette integrandole con altri aspetti fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' stato ad esempio introdotto il libretto sul rischio sanitario; è stato rafforzato il rapporto tra il luogo di lavoro e la Asl; é stata data nuova valenza alla figura del medico competente ed è stata promosso l'attività per la formazione dei datori di lavoro.
Con questa legge inotre si cerca di contrastare gli incidenti sul lavoro, purtroppo sempre più numerosi, puntando sulla prevenzione, sull'informazione, sul controllo e sulla formazione dei lavoratori.
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